Diritto Civile

Infortunio dell’allievo durante una lezione di sci. Responsabili scuola e istruttore. Cassazione civile, sez. III, 23 marzo 2017, n. 7417.

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La terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7417/2017, in accoglimento del ricorso proposto dal genitore esercente potestà genitoriale, relativamente ad un infortunio subito dal figlio minore in occasione di una lezione collettiva di sci, ha affermato la sussistenza di una responsabilità contrattuale in capo alla scuola ed al maestro. Nell’occasione la Suprema Corte non ha mancato di ribadire quanto dalla stessa statuito nella precedente decisione n.3612/2014, laddove è stato affermato che «nel caso di danno alla persona subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l’aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente».

Diritto Civile

Il pallone gonfiato dal dipendente scoppia e ferisce il bambino. Responsabile il titolare dell’officina. Cassazione civile , 09 marzo 2017, n.6033, sez. III.

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La Terza Sezione civile della Suprema Corte ha ricordato come la giurisprudenza consolidata ritenga sufficiente per l’affermazione della responsabilità datoriale ex art. 2049 c.c. «un nesso di occasionalità necessaria», da intendersi nel senso che le mansioni del dipendente debbono almeno aver agevolato il comportamento causante il danno.  Ed infatti, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità del datore di lavoro non discende dalla esecuzione delle specifiche mansioni da parte del dipendente, essendo sufficiente che la condizione lavorativa sia occasione necessaria per la realizzazione o anche solo l’agevolazione della condotta dannosa, e che questa non consista quindi in un’attività del tutto estranea al rapporto di lavoro (v. Cass. Civ. sez. III, 24 gennaio 2007, che precisa come, ai fini della responsabilità ex art. 2049 c.c. è sufficiente “un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”. 

Diritto Civile

Comunione e condominio. L’installazione dell’ascensore – Cassazione Civile, sez. VI, 09/03/2017, n. 6129.

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L’installazione di un ascensore rientra fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche, di cui alla L. 3 marzo 1971, n. 118, art. 27, comma 1, e al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, art. 1, comma 1, e perciò costituisce innovazione che, ai sensi della L. 2 gennaio 1989, n. 13, art. 2, è approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 2, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28920 del 27/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8286 del 20/04/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14384 del 29/07/2004). La stessa L. n. 13 del 1989, art. 2, stabilisce che, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni aventi per oggetto le innovazioni volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, le strutture occorrenti al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei “garages”, fermo quanto disposto dall’art. 1120 c.c., comma 4, e art. 1121 c.c., comma 3, (all’esito delle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220). L’installazione di un ascensore, allo scopo dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata su parte di aree comuni (nella specie, un’area destinata a giardino), deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012).