Diritto Civile

Corte di Appello di Napoli sez. VIII, 12/02/2020, n.654 – Responsabilità del gestore di impianto sportivo.

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 Il fatto.

In occasione di un incontro calcistico amatoriale, tenutosi presso l’impianto sportivo x, durante lo svolgimento di un’azione di gioco, Tizio cadeva rovinosamente per terra, pur non essendo contrastato da un giocatore della squadra avversa e ciò a causa della presenza di una buca sul terreno di gioco, di cui non si era avveduto, poiché non visibile. In conseguenza di tale incidente, Tizio riportava lesioni personali, dalle quali residuavano postumi invalidanti.

Principio ricavabile dalla sentenza.

In caso di sinistro verificatosi in un campo di calcio, durante lo svolgimento di un torneo non agonistico, verificatosi in difetto della normale manutenzione del terreno di gioco ed omissione delle ordinarie cautele atte a garantire l’incolumità dei partecipanti; risponderà dell’evento dannoso il gestore dell’impianto sportivo, nonché organizzatore del torneo, per violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia dovute dal predetto soggetto.

Ulteriori precisazioni della Corte.

Appare evidente, alla stregua di tali elementi, la responsabilità del convenuto…..,in persona del proprietario……., gestore del campo di calcio, nonché organizzatore del torneo nell’ambito del quale si svolgeva la partita di calcio, durante la quale cadeva l’appellante, per difetto di manutenzione del terreno di gioco prima dello svolgimento della partita, per aver omesso tutte le cautele idonee a garantire l’incolumità dei partecipanti e per aver consentito che l’incontro di gioco avesse luogo subito dopo lo svolgimento di altra partita e dunque senza procedere alla verifica del campo in terra battuta ed al livellamento di buche eventualmente formatesi.

La condotta tenuta è sicuramente connotata da violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, nonché delle norme relative allo svolgimento di attività sportiva; e ciò con riferimento ai criteri di garanzia e protezione che il gestore dell’impianto sportivo, nonché organizzatore di tornei di gioco, anche non agonistici, ha l’obbligo di rispettare, essendo necessario per rimanere esente da responsabilità la predisposizione delle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola e specifica attività sportiva (Cass. 20.02.1997, n. 1564 ; 8.11.2005 n. 21664). Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi affermata la responsabilità di……. in ordine alla produzione dell’evento dannoso.”

Diritto Penale

Cassazione penale sez. III, 14/01/2020, n. 9417 – L’aver affidato ad un commercialista l’incarico di compilare la dichiarazione IVA non esonera il contribuente stesso dalla responsabilità per il delitto di omessa dichiarazione.

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Massima.
La legge tributaria considera come personale il relativo dovere e il fatto di aver affidato al commercialista ovvero ad un consulente fiscale l’incarico di compilare la dichiarazione, non può esonerare la responsabilità di colui in capo al quale, la legge, impone un obbligo non delegabile di presentazione della dichiarazione previamente sottoscritta dal soggetto indicato dalla legge come quello obbligato.”

Ulteriori precisazioni della Corte.

“L’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità (D.P.R. 22 luglio 1988, n. 322,  art. 1, comma 4).Il fatto che il contribuente (la persona giuridica nel caso di specie) possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (cit. D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3,commi 3 e 3-bis) non vale a trasferire su queste ultime l’obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (D.P.R. 322 del 1998, art. 1 comma 6).”

Diritto Civile

Tribunale Milano sez. lav., 02/04/2020, n.530 – Ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo laddove si contesti l’omessa o irregolare notifica della cartella ivi richiamata.

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Principio espresso in sentenza.

“In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazionedell’estrattodel ruoloè ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notificazione della cartella esattoriale, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del Giudice.”

Breve commento alla sentenza.

E’ divenuta prassi comune a molti cittadini/contribuenti, quella di rivolgersi all’agente della riscossione territorialmente competente, per acquisire informazioni precise sui carichi pendenti (tributari e non), rampollanti dalle cartelle esattoriali non pagate entro i termini intimati, attraverso la richiesta di trasmissione del cosiddetto “estratto di ruolo”, dalla cui consultazione è possibile ricostruire tutto il carico debitorio gravante sul soggetto richiedente, accumulato negli anni. Tale estratto di ruolo indica analiticamente tutte le cartelle non pagate, nonché gli importi dovuti, maggiorati degli interessi e di altri oneri.

Capita, sovente, che di talune cartelle indicate nell’estratto di ruolo il contribuente non abbia memoria alcuna di averle ricevute e che pertanto sorga il ragionevole dubbio che l’attività di notificazione posta in essere dall’agente esattore possa essere interessata da vizi, più o meno gravi, tali da renderla radicalmente nulla, se non, addirittura, giuridicamente inesistente.

Poste le superiori premesse, sorge spontaneo chiedersi se l’estratto di ruolo, come sopra definito, possa essere oggetto di autonoma impugnazione innanzi la competente autorità giudiziaria.

Orbene, sul punto, nonostante la Giurisprudenza di legittimità (Cfr. da ultimo Cass. n. 5443/2019), abbia espresso il principio secondo cui “anche a fronte di crediti diversi da quelli tributari, l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile”, con conseguente inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione avverso l’estratto medesimo, stante il difetto di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale assunto non vale nel caso in cui l’impugnazione dell’estratto, per crediti diversi da quelli tributari ( come ad esempio crediti previdenziali ovvero violazioni al Codice della Strada), attraverso lo strumento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., si fondi sulla contestazione circa l’omessa, nulla o inesitente notificazione delle cartelle richiamate nell’estratto impugnato.

Difatti, la sentenza di merito in commento, si muove lungo il solco di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, quando si mette in discussone l’avvenuta, regolare notificazione delle cartelle richiamate nell’estratto di ruolo, si riconosce al debitore il diritto d’impugnare le cartelle medesime, conosciute attraverso la consultazione dell’estratto, con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, 1 comma, c.p.c., potendosi così eccepire tanto la mancata o invalida notifica delle cartelle ivi richiamate, quanto, in ogni caso, la prescrizione dei crediti ivi contemplati. (Cfr., tra tante, Cass. S.S. U.U. n. 19704/2015; Cass. Civ. Sez. VI n. 2301 del 30/01/2018).

Le pronunce di legittimità appena menzionate, nonché quella di merito, oggetto del presente commento, si riferiscono a quei casi in cui la cartella esattoriale, appresa per la prima volta dal debitore attraverso l’estratto di ruolo, non sia stata regolarmente notificata, potendo così l’opponente, in tali evenienze, eccepire l’eventuale prescrizione dei crediti contemplati in cartella, nel frattempo maturata, sul presupposto della inesistente o invalida notificazione della stessa.

Diritto Penale

Cassazione penale, sez.II, n. 11959/2020, del 10/04/2020 – Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione degli stessi.

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Il fatto.

L’ex dipendente di una società, dopo essersi dimesso, veniva assunto da una nuova compagine societaria, di recente costituzione, operante nel medesimo settore; prima di rassegnare le dimissioni, egli provvedeva alla restituzione del “notebook aziendale”, che gli era stato affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l’”hard disk” formattato, dunque senza la ben che minima traccia dei dati informatici originariamente presenti, cosi provocando il mal funzionamento del sistema informatico aziendale. Per di più lo stesso si impossessava di dati informatici originariamente esistenti, che venivano successivamente trovati nella sua disponibilità, all’interno del proprio “personal computer” privato. La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della statuizione di prime cure, assolveva l’imputato dal reato di “danneggiamento di sistema informatico” di cui all’art. 635 quater c.p. , affermandone la responsabilità in ordine al delitto di “appropriazione indebita”, di cui all’art. 646 c.p. ( solo per una parte di beni indicati nell’originaria imputazione).

Massima.

Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”, in quanto tali “dati informatici” – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.”

Ulteriori precisazioni della Corte.

La questione principale che la Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare è quella concernente la possibilità di qualificare i dati informatici, in particolar modo i singoli “files”, come cose mobili, ai sensi delle disposizioni della legge penale, con particolare riguardo alla possibilità di costituire oggetto di appropriazione indebita dei dati informatici.

Sul punto, nonostante l’ingombrante presenza di una risalente giurisprudenza, incline a negare che i “files” informatici potessero costituire oggetto del reato di cui all’art. 624 c.p., sul presupposto che la particolare natura “immateriale” di questi dati rappresentasse un “ostacolo logico” alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice in esame, con la sentenza in commento gli Ermellini hanno ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale più recente, secondo cui i “files” informatici, pur non potendo essere materialmente percepiti da un punto di vista sensoriale, cionondimeno possiedono ugualmente una loro dimensione fisica, costituita dalla grandezza dei dati che li compongono. Per di più, anche la peculiare attitudine di questi dati ad essere trasferiti agevolmente da un supporto informatico ad un altro, mantenendo integre le proprie caratteristiche strutturali, contribuisce certamente ad avallare la loro natura di beni mobili, in quanto tali suscettibili di indebita appropriazione.

Sentenza

Diritto Civile

Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8124 – Danno da vacanza rovinata e responsabilità solidale dell’organizzatore e del venditore di un pacchetto turistico

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Il fatto.

Un tizio subiva un infortunio durante una escursione, tenutasi nell’ambito di un vacanza organizzata da un’agenzia di viaggi, che a tal riguardo veniva citata in giudizio dall’utente, onde ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti, in conseguenza del sopra mentovato incidente. Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Napoli, rigettavano la domanda risarcitoria spiegata dal cliente, sostenendo che il ruolo di “organizzatore del viaggio” era riferibile al “ Sig. R.”, che dalla “brochure” risultava essere la persona cui rivolgersi per la prenotazione dell’escursione, nonché per i relativi pagamenti e che “di fatto” ( pur non essendo un “tour operator” di professione) aveva curato l’organizzazione del pacchetto turistico.

Massima.

“l‘organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione.”

Normativa di riferimento.

“L’art. 14 del codice del consumo prevede che “ 1 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.”

Ulteriori precisazioni della Corte.

La suprema Corte ha altresì chiarito che “l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 : nella specie, la S.C. ha ritenuto l’organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore)”.

Diritto Civile

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7969 – Danni causati da specie protette rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato: l’ente responsabile è la Regione

roma 3Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, quale ente a cui spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte da altri enti.”

Per quanto riguarda il regime di imputazione della responsabilità, in applicazione del criterio oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico. Ciò comporta, evidentemente, che sull’attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l’onere dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato.”

Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava sulla Regione, essa deve consistere, ai sensi dell’art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito” e cioè che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell’incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purchè, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.”