Diritto Civile, Responsabilità Civile

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9693. Responsabile anche la società custode del pontile se nonostante il fondale basso un villeggiante si tuffa, battendo la testa.

Massima.

L’evento dannoso può rinvenire la propria causa o concausa nel comportamento della vittima, ma affinché quest’ultimo assuma rilevanza causale autonoma ed esclusiva deve essere qualificabile come abnorme (nella specie, relativa ai gravi danni occorsi ad un villeggiante che si era tuffato da un pontile nonostante il fondale basso, è stata ritenuta responsabile anche la società custode del pontile) se nonostante il fondale basso un villeggiante si era tuffato, battendo la testa“.

Ulteriori precisazioni della Corte.

“Il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;, tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto l’indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.”

“Il fatto che il giudice a quo abbia dato rilievo all’inidoneità di apposita segnalazione di pericolo o di altri accorgimenti idonei ad impedire l’accesso all’arenile non è valso a trasformare, come lamentato dalla società ricorrente, la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.,in una responsabilità soggettiva, ove assume rilievo la condotta colposa del responsabile, ma è da ascriversi, al contrario, proprio al richiamato riconoscimento che la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare.”

“Nè basta alla società ricorrente, per invocare il proprio esonero da responsabilità, far leva sulla destinazione del pontile, cioè sul fatto che esso non fosse destinato ai tuffi, ma solo all’alloggiamento dei macchinari necessari a monitorare le acque del lago, in quanto la funzione di prevenzione su di lei gravante imponeva, come è stato correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, che ne prevenisse l’uso improprio, tanto più in considerazione che il pontile si trovava in una località turistica, in prossimità di un camping, e cioè in un contesto di divertimento.”

“La responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo abnorme (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell’art. 1227 c.c.., comma 1), quando tale uso, benchè non conforme a quello ordinario, sia reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima (Cass. 8/02/2012, n. 1769).”