La Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018), esattamente all’art. 1 comma 4, prevede che:
“nei contratti di fornitura del servizio idrico relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive i due anni”, per poi precisare al successivo comma 10 che “ le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c)per il settore idrico, al 1 gennaio 2020 ”.
In ossequio al superiore dettato normativo, il Giudice di Pace di Trapani, con la recentissima sentenza n. 10/2022, pubblicata in data 04/01/2022, nell’accogliere la domanda giudiziale formulata da un cittadino, nell’occasione assistito dall’Avv. Antonino Angelo del foro di Trapani, mirante a far dichiarare la prescrizione di svariati crediti derivanti da pregressi consumi idrici, ha annullato le impugnate fatture di fornitura d’acqua emesse dall’Ente Acquedotti Siciliani, tutte con scadenza successiva alla data del 01/01/2020 e riferite a consumi idrici risalenti agli anni 2015,2016 e 2017, confermando il principio in base al quale “ per le fatture d’acqua ordinarie inviate dal 01/01/2020 vige la prescrizione biennale di cui alla L. 205/2017, mentre per quelle inviate fino al 31/12/2019 vige la vecchia prescrizione quinquennale prevista dall’art. 1 della L. 296/2006, commi dal 161 al 167”.
In allegato la sentenza n. 10/2022, depositata in data 04/01/2022.


