Diritto Civile

AZIONI POSSESSORIE CONTRO LA P.A. – RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Il Tribunale Civile di Trapani, in occasione di una controversia pendente tra il Comune di San Vito Lo Capo, nell’occasione assistito dall’Avv. Antonino Angelo del foro di Trapani, e dei cittadini ai quali il predetto Ente aveva notificato un’ordinanza di demolizione di opere abusive, da costoro realizzate in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, oltre che al più generale divieto di edificazione previsto dal vigente P.R.G., avverso la quale i cittadini ritenevano di esperire un’azione di manutenzione del possesso, ex art. 1170 c.c., sul presupposto che la condotta posta in essere dall’Ente pubblico integrasse gli estremi della molestia, e/o comunque della turbativa possessoria, nell’accogliere le eccezioni formulate dalla difesa del Comune resistente, ha ribadito il consolidato orientamento, a tenore del quale: le azioni possessorie sono esperibili davanti al Giudice Ordinario nei confronti della P.A. ( e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito dell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale , non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; ove, risulti, invece, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere , va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario……… ( ex permultis Cass. Sez. Un. n. 23561/08).”.

In allegato l’Ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani, in data 25/07/2022.