
Principio espresso in sentenza.
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazionedell’estrattodel ruoloè ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notificazione della cartella esattoriale, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del Giudice.”
Breve commento alla sentenza.
E’ divenuta prassi comune a molti cittadini/contribuenti, quella di rivolgersi all’agente della riscossione territorialmente competente, per acquisire informazioni precise sui carichi pendenti (tributari e non), rampollanti dalle cartelle esattoriali non pagate entro i termini intimati, attraverso la richiesta di trasmissione del cosiddetto “estratto di ruolo”, dalla cui consultazione è possibile ricostruire tutto il carico debitorio gravante sul soggetto richiedente, accumulato negli anni. Tale estratto di ruolo indica analiticamente tutte le cartelle non pagate, nonchĂ© gli importi dovuti, maggiorati degli interessi e di altri oneri.
Capita, sovente, che di talune cartelle indicate nell’estratto di ruolo il contribuente non abbia memoria alcuna di averle ricevute e che pertanto sorga il ragionevole dubbio che l’attivitĂ di notificazione posta in essere dall’agente esattore possa essere interessata da vizi, piĂą o meno gravi, tali da renderla radicalmente nulla, se non, addirittura, giuridicamente inesistente.
Poste le superiori premesse, sorge spontaneo chiedersi se l’estratto di ruolo, come sopra definito, possa essere oggetto di autonoma impugnazione innanzi la competente autoritĂ giudiziaria.
Orbene, sul punto, nonostante la Giurisprudenza di legittimitĂ (Cfr. da ultimo Cass. n. 5443/2019), abbia espresso il principio secondo cui “anche a fronte di crediti diversi da quelli tributari, l’estratto di ruolo non è di per sĂ© autonomamente impugnabile”, con conseguente inammissibilitĂ dell’opposizione all’esecuzione avverso l’estratto medesimo, stante il difetto di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tale assunto non vale nel caso in cui l’impugnazione dell’estratto, per crediti diversi da quelli tributari ( come ad esempio crediti previdenziali ovvero violazioni al Codice della Strada), attraverso lo strumento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., si fondi sulla contestazione circa l’omessa, nulla o inesitente notificazione delle cartelle richiamate nell’estratto impugnato.
Difatti, la sentenza di merito in commento, si muove lungo il solco di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, quando si mette in discussone l’avvenuta, regolare notificazione delle cartelle richiamate nell’estratto di ruolo, si riconosce al debitore il diritto d’impugnare le cartelle medesime, conosciute attraverso la consultazione dell’estratto, con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615, 1 comma, c.p.c., potendosi così eccepire tanto la mancata o invalida notifica delle cartelle ivi richiamate, quanto, in ogni caso, la prescrizione dei crediti ivi contemplati. (Cfr., tra tante, Cass. S.S. U.U. n. 19704/2015; Cass. Civ. Sez. VI n. 2301 del 30/01/2018).
Le pronunce di legittimitĂ appena menzionate, nonchĂ© quella di merito, oggetto del presente commento, si riferiscono a quei casi in cui la cartella esattoriale, appresa per la prima volta dal debitore attraverso l’estratto di ruolo, non sia stata regolarmente notificata, potendo così l’opponente, in tali evenienze, eccepire l’eventuale prescrizione dei crediti contemplati in cartella, nel frattempo maturata, sul presupposto della inesistente o invalida notificazione della stessa.