
Il fatto.
L’ex dipendente di una società, dopo essersi dimesso, veniva assunto da una nuova compagine societaria, di recente costituzione, operante nel medesimo settore; prima di rassegnare le dimissioni, egli provvedeva alla restituzione del “notebook aziendale”, che gli era stato affidato nel corso del rapporto di lavoro, con l’”hard disk” formattato, dunque senza la ben che minima traccia dei dati informatici originariamente presenti, cosi provocando il mal funzionamento del sistema informatico aziendale. Per di più lo stesso si impossessava di dati informatici originariamente esistenti, che venivano successivamente trovati nella sua disponibilità, all’interno del proprio “personal computer” privato. La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della statuizione di prime cure, assolveva l’imputato dal reato di “danneggiamento di sistema informatico” di cui all’art. 635 quater c.p. , affermandone la responsabilità in ordine al delitto di “appropriazione indebita”, di cui all’art. 646 c.p. ( solo per una parte di beni indicati nell’originaria imputazione).
Massima.
“Integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “file” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”, in quanto tali “dati informatici” – per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità – sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.”
Ulteriori precisazioni della Corte.
La questione principale che la Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare è quella concernente la possibilità di qualificare i dati informatici, in particolar modo i singoli “files”, come cose mobili, ai sensi delle disposizioni della legge penale, con particolare riguardo alla possibilità di costituire oggetto di appropriazione indebita dei dati informatici.
Sul punto, nonostante l’ingombrante presenza di una risalente giurisprudenza, incline a negare che i “files” informatici potessero costituire oggetto del reato di cui all’art. 624 c.p., sul presupposto che la particolare natura “immateriale” di questi dati rappresentasse un “ostacolo logico” alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice in esame, con la sentenza in commento gli Ermellini hanno ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale più recente, secondo cui i “files” informatici, pur non potendo essere materialmente percepiti da un punto di vista sensoriale, cionondimeno possiedono ugualmente una loro dimensione fisica, costituita dalla grandezza dei dati che li compongono. Per di più, anche la peculiare attitudine di questi dati ad essere trasferiti agevolmente da un supporto informatico ad un altro, mantenendo integre le proprie caratteristiche strutturali, contribuisce certamente ad avallare la loro natura di beni mobili, in quanto tali suscettibili di indebita appropriazione.
Sentenza