
Il fatto.
In occasione di un incontro calcistico amatoriale, tenutosi presso l’impianto sportivo x, durante lo svolgimento di un’azione di gioco, Tizio cadeva rovinosamente per terra, pur non essendo contrastato da un giocatore della squadra avversa e ciò a causa della presenza di una buca sul terreno di gioco, di cui non si era avveduto, poiché non visibile. In conseguenza di tale incidente, Tizio riportava lesioni personali, dalle quali residuavano postumi invalidanti.
Principio ricavabile dalla sentenza.
In caso di sinistro verificatosi in un campo di calcio, durante lo svolgimento di un torneo non agonistico, verificatosi in difetto della normale manutenzione del terreno di gioco ed omissione delle ordinarie cautele atte a garantire l’incolumità dei partecipanti; risponderà dell’evento dannoso il gestore dell’impianto sportivo, nonché organizzatore del torneo, per violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia dovute dal predetto soggetto.
Ulteriori precisazioni della Corte.
“Appare evidente, alla stregua di tali elementi, la responsabilità del convenuto…..,in persona del proprietario……., gestore del campo di calcio, nonché organizzatore del torneo nell’ambito del quale si svolgeva la partita di calcio, durante la quale cadeva l’appellante, per difetto di manutenzione del terreno di gioco prima dello svolgimento della partita, per aver omesso tutte le cautele idonee a garantire l’incolumità dei partecipanti e per aver consentito che l’incontro di gioco avesse luogo subito dopo lo svolgimento di altra partita e dunque senza procedere alla verifica del campo in terra battuta ed al livellamento di buche eventualmente formatesi.
La condotta tenuta è sicuramente connotata da violazione delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, nonché delle norme relative allo svolgimento di attività sportiva; e ciò con riferimento ai criteri di garanzia e protezione che il gestore dell’impianto sportivo, nonché organizzatore di tornei di gioco, anche non agonistici, ha l’obbligo di rispettare, essendo necessario per rimanere esente da responsabilità la predisposizione delle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola e specifica attività sportiva (Cass. 20.02.1997, n. 1564 ; 8.11.2005 n. 21664). Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi affermata la responsabilità di……. in ordine alla produzione dell’evento dannoso.”




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